Rientri tra le persone esenti?

 

Dal 18 marzo 2025 verranno pubblicate tutte le modalità operative per dimostrare o ottenere l'esenzione, qualora necessaria. 

ELENCO DELLE CATEGORIE ESENTATE DAL PAGAMENTO DI ACCESSO

  • residenti nel Comune di Venezia;
  • lavoratori, anche pendolari:– dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;– autonomi od imprenditori, aventi la loro sede d’affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;– dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna; 
  • studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post- universitari che hanno sede nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti e componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia;
  • soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all’interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva; 
  • dimoranti iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 
  • soggetti nati nel Comune di Venezia; d) residenti nella Città metropolitana di Venezia; 
  • residenti nella Regione Veneto; 
  • bambini di età inferiore a 14 anni; 
  • soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore; 
  • soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; 
  • soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; 
  • atleti e accompagnatori degli stessi che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva; 
  • soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente esercite per il trasposto esclusivo all’impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva; 
  • amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali; 
  • volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto, individuate con deliberazione di Giunta Comunale; 
  • volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze; 
  • partecipanti a manifestazioni a pagamento organizzate dall’Amministrazione Comunale o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
  • partecipanti a manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale; 
  • personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio; 
  • locatari e loro componenti del nucleo familiare anagrafico, di un immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico; 
  • dipendenti di amministrazioni pubbliche assegnatari di alloggi di servizio nel Comune di Venezia e loro componenti del nucleo familiare anagrafico; 
  • persone in visita presso le case circondariali o di reclusione della Città antica del Comune di Venezia; 
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna; 
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna; 
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna; 
  • parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; 
  • soggetti convocati presso uffici pubblici siti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna; 
  • soggetti che accedono esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Ferrovia di Santa Lucia ed area di diretto collegamento con P.le Roma, Stazione Marittima, Stazione di San Basilio e Isola Nova del Tronchetto, limitatamente al tempo che vi permangono. Le delimitazioni puntuali di tali aree potranno essere individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; 
  • soggetti che accedono ad aree individuate dalla Giunta Comunale come zone di non applicazione del contributo di accesso motivi legati alla gestione delle attività di controllo; 
  • soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori o a persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea con domicilio nella Città antica o nelle isole minori; 
  • ulteriori eventuali accessi di natura temporanea purché non per fini turistici, autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale; 
  • studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori in viaggio o visita di istruzione; 
  • soggetti che debbano recarsi in Comune di Venezia per partecipare a consultazioni elettorali o referendarie; 
  • parenti ed affini entro il 1° grado di persone fisiche proprietarie di immobili a destinazione abitativa siti nella Città Antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna e non destinati a locazione turistica; 
  • parenti ed affini entro il 3° grado di studente universitario che accedano alla Città antica del Comune di Venezia per assistere alla discussione della tesi.