Rientri tra le persone esenti?

Per l’anno 2024 si è concluso il periodo di applicazione del Contributo di Accesso.

 

Ad esclusione delle categorie RESIDENTI, NATI nel Comune di Venezia, minori di ETÀ INFERIORE A 14 ANNI, titolari della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) e relativo accompagnatore e personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell’Ordine, esenti anche dall’obbligo di registrazione
le persone che rientrano nella categoria ESENTI devono REGISTRARSI obbligatoriamente senza però dover procedere al pagamento del Contributo di Accesso. 

 

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ELENCO DELLE CATEGORIE ESENTATE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ACCESSO

Categorie a cui non è richiesta alcuna azione

  • soggetti nati nel Comune di Venezia;
  • residenti nel Comune di Venezia;
  • minori di età inferiore a 14 anni.

In caso di controllo, sarà solo necessario esibire un documento di identità. 

  • Titolari della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) e relativo accompagnatore.

In caso di controllo, sarà solo necessario esibire la Disability Card.

  • Personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell’Ordine (compreso il personale dei Vigili del Fuoco) che acceda alla Città antica per esigenze di servizio.

In caso di controllo, sarà necessario esibire la relativa tessera di servizio.

Categorie non paganti ma che devono richiedere l'esenzione (secondo art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23):

  •  lavoratori, anche pendolari:
    – dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
    – autonomi o imprenditori, aventi la loro sede d’affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
    – dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;
  • studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia.

 

Ulteriori categorie non paganti ma che devono richiedere l'esenzione:

  • soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all’interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;
  •  dimoranti iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
  • residenti nella Città metropolitana di Venezia;
  •  residenti nella Regione Veneto;
  •  soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore, se non titolari della Carta Europea della Disabilità (Disability Card);
  •  soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
  •  soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
  • soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente esercite per il trasposto esclusivo all’impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;
  • amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali;
  • volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione  Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto, individuate con deliberazione di Giunta Comunale;
  •  volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;
  • locatari e loro componenti del nucleo familiare anagrafico, di un immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico;
  • persone in visita presso le case circondariali o di reclusione della Città antica del Comune di Venezia;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
  • parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti che accedono esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, limitatamente al tempo che vi permangono;
  • soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori o a persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea con domicilio nella Città antica o nelle isole minori;
  • ulteriori eventuali accessi di natura temporanea purché non per fini turistici, autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale.
  • studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori in viaggio o visita di istruzione.
  • soggetti che debbano recarsi in Comune di Venezia per partecipare a consultazioni elettorali o referendarie
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Non rientri in queste categorie?

Se non rientri tra i casi elencati in questa pagina, dovrai prenotare la tua visita e pagare il Contributo di Accesso.

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